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Sez. L, Sentenza n. 109 del 10/01/1987 (Rv. 449898 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO - SINDACATO GIURISDIZIONALE IN VIA INCIDENTALE AL FINE DELL'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449898-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO - SINDACATO GIURISDIZIONALE IN VIA INCIDENTALE AL FINE DELL'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - DIVIETO.*

L'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti. Tale provvedimento non può costituire oggetto di Sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità rispetto al quale il giudice deve limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo status da essa derivante, che può venire meno soltanto a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento giurisdizionale in via principale. (V 3849/84, mass n 435804).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)