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Sez. L, Sentenza n. 3849 del 29/06/1984 (Rv. 435804 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TELECINEFOTOOPERATORE - REQUISITI - AUTONOMIA DECISIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435804-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TELECINEFOTOOPERATORE - REQUISITI - AUTONOMIA DECISIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'autonomia decisionale da cui deve essere caratterizzata l'attività del telecinefotooperatore perché sia, nel concorso di altri requisiti, riferibile all'Esercizio della professione giornalistica, non può essere desunta dal mero fatto dell'assenza di altro soggetto che dia Disposizioni al primo in merito alla ripresa delle immagini, dovendo invece essere valutata in relazione alla concreta destinazione di queste alla funzione informativa propria del suddetto Esercizio. Pertanto, per il menzionato fine non è sufficiente che l'autonomia, mantenuta in fase di ripresa e pur tradottasi in una elaborazione del materiale che lo renda astrattamente idoneo a tale funzione, non venga altresì conservata nelle fasi successive, restando invece rimessa alla libera valutazione di terzi la scomposizione o diversa organizzazione della parola o dello scritto, cui venga in una esclusiva affidata la funzione informativa.*

Riferimenti normativi: DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)