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Sez. U, Sentenza n. 6346 del 06/06/1995 (Rv. 492697 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Improponibilità in appello di eccezioni nuove disposta dall'art. 437 secondo comma C.P.C. - Estensione, contenuto e limiti.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492697-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

La improponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello, disposta dall'art. 437, secondo comma cod. proc. civ., va intesa come limitata alle eccezioni proponibili (e tuttavia non proposte) nel giudizio primo grado, mentre sono invece consentite quelle con cui si facciano valere fatti sopravvenuti (nella specie, formazione del giudicato esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)