Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 07/04/2006 (Rv. 588159 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Assegno di mantenimento - Controversia relativa - Appello - Possibilità per il genitore obbligato di dedurre fatti estintivi sopravvenuti o giunti a maturazione dopo la conclusione del primo grado - Sussistenza - Fondamento - Divieto di "ius novorum" - Configurabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poiché si verte in tema di conservazione o di cessazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore, di dedurre, in appello, la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti, ovvero giunti a maturazione (come la dipendenza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne dal di lui "colpevole" atteggiamento) all'esito del precedente grado di giudizio, tanto da renderne impossibile la relativa allegazione in quest'ultima sede. Ne deriva che la proposizione, in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)