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Sez. 5, Ordinanza n. 400 del 24/04/1972 Cc. (dep. 28/07/1972) Rv. 121719 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 529 COD PROC PEN IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1972-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121719-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 529 COD PROC PEN IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimita costituzionale relativa all'art 529 cod proc pen in relazione all'art 24 cost e manifestamente infondata, essendo evidente che l'anzidetta norma non viola i diritti della difesa, ma, essa e ispirata dall'intento di garantire, nel migliore dei modi, gli stessi diritti, rendendo obbligatorio, per la redazione dei motivi del ricorso per Cassazione l'intervento di un difensore munito di particolare Competenza in materia, e iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; mentre d'altra parte, nel caso di poverta dell'imputato, la difesa e garantita a mezzo del gratuito patrocinio. (Conf 115822, anno 1970 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)