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Sez. 6, Sentenza n. 17305 del 10/10/1989 Ud. (dep. 15/12/1989) Rv. 182818 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - PER MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - DIFENSORE ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO APPELLANTE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182818-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - PRESENTAZIONE - INCARICO AL DIFENSORE - PER MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - NECESSITÀ - DIFENSORE ISCRITTO NELL'ALBO SPECIALE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO APPELLANTE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che i motivi di ricorso per Cassazione, se non enunciati nella dichiarazione di impugnazione, debbono essere presentati e sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della cost., sul rilievo che sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ai motivi di appello, che possono essere sottoscritti dall'imputato in persona, anche se non enunciati nell'atto di impugnazione. Infatti diverse rispetto a quelle dell'appello sono le finalità processuali del ricorso per Cassazione, che limitano, senza escluderlo, il diritto dell'imputato a presentare direttamente motivi di impugnazione da lui stesso sottoscritti, per lasciare alla difesa tecnica un più ampio campo di intervento, in relazione alle esigenze del giudizio di legittimità. (V mass n 158162; (V mass n 150028; (V mass n 125948; (V mass n 125202; (V mass n 121719; (V mass n 119519; (V mass n 118092).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 529 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)