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Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 04/10/1991 (Rv. 474105 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità | Motivi di appello - Deduzione di nullità non comportanti la rimessione al giudice di primo grado senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza impugnata - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474105-01

Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità

L'appello fondato esclusivamente su motivi di nullità diversi da quelli che autorizzano la rimessione al giudice di primo grado, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza impugnata, è inammissibile, oltre che per difetto di interesse, perché non risponde al modello legale del tipo di impugnazione sperimentabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)