Sez. 2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005 (Rv. 586020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Motivi di appello - Deduzioni di nullità non comportanti la remissione al giudice di primo grado - Omessa contestuale deduzione di vizi di merito - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'atto di appello che si limiti a dedurre vizi di nullità diversi da quelli previsti dagli artt.353 e 354 cod. proc. civ., senza, contestualmente, denunziare l'ingiustizia della decisione, è inammissibile per mancanza di interesse (nella specie, la Corte, in applicazione di questo principio, ha confermato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame avverso la pronuncia dichiarativa della falsità di un documento, con cui erano stati dedotti vizi procedurali, ma non anche la doglianza che la decisione era erronea o ingiusta per essere il documento genuino).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)