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Sez. L, Sentenza n. 7609 del 05/06/2001 (Rv. 547287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione del ricorso per cassazione - Alla parte presso il procuratore domiciliatario "extra districtum" per il giudizio di appello anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Costituzione in giudizio del resistente - Effetti - Sanatoria "ex tunc".
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario "extra districtum" per il giudizio di appello anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. non è inesistente ma nulla e, perciò, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio del resistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)