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Sez. 1, Sentenza n. 11111 del 05/11/1998 (Rv. 520389 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione al domiciliatario del procuratore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Fondamento - Costituzione in giudizio dell'appellato al solo scopo di eccepire il vizio "de quo" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione dell'atto di appello effettuata, anziché al procuratore costituito a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., al domiciliatario di quest'ultimo non è inesistente ma nulla e, conseguentemente, passibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato, anche se avvenuta al solo scopo di eccepire il vizio "de quo", avendo la notificazione raggiunto, comunque, il suo scopo (ed essendo, altresì, astrattamente idonea a raggiungerlo, per essere diretta a persona avente pur sempre un collegamento con il legittimo destinatario dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)