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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Cantiere stradale - Danni cagionati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Soggetto responsabile - Individuazione - Delimitazione e divieto di transito sull'area del cantiere - Appaltatore in via esclusiva - Destinazione a circolazione - Responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668758-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

Dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. (Nel caso di specie, la S.C., riformando l'impugnata sentenza, ha affermato la concorrente responsabilità del Comune, proprietario dell'area di cantiere non interdetta al pubblico, ed escluso la ricorrenza di un caso fortuito in relazione alla anomala posa della trave di sbarramento del cantiere, riconducibile a responsabilità delle imprese appaltatrici, avendovi consentito la circolazione senza stabilire o predisporre alcuna misura precauzionale e di cautela).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)