Sez. 2 - , Ordinanza n. 11671 del 14/05/2018 (Rv. 648327 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente detentore - Persistenza - Conseguenze - Fattispecie.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all'appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture murarie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)