Sez. 1, Sentenza n. 17059 del 03/08/2007 (Rv. 600398 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Dichiarazione di fallimento consecutiva - Irretrattabilità delle somme riscosse dai creditori nella procedura di concordato preventivo - Assolutezza - Esclusione - Pagamenti attuati in violazione delle cause legittime di prelazione - Estraneità alle finalità del concordato - Sussistenza - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI
In materia di risoluzione del concordato preventivo, si applica il principio per cui gli obblighi di restituzione posti dall'art.140 legge fall. (dettato in materia di concordato fallimentare) a carico dei creditori costituiscono un effetto ordinario della apertura del fallimento consecutivo ogni qual volta non vi sia stata salvezza, nei pagamenti attuati in costanza della procedura concorsuale minore, delle cause legittime di prelazione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici di merito che, sul presupposto che alla banca creditrice chirografaria era stato effettuato un pagamento senza che prima fosse soddisfatto il credito privilegiato dell'I.N.P.S., avevano condannato il creditore "accipiens" alla restituzione in favore del fallimento di quanto riscosso, negando inoltre ogni rilievo di natura pregiudiziale alla valutazione dell'insieme dell'attivo ovvero delle prospettive della liquidazione fallimentare, essendo la predetta esigenza di recupero delle somme versate in violazione della "par condicio creditorum" diretta conseguenza della risoluzione ai sensi dell'art.186 legge fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 122, Legge Falliment. art. 140, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)