Sez. 1, Sentenza n. 10938 del 02/10/1999 (Rv. 530428 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Dichiarazione di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 140, terzo comma legge fall. - Configurabilità - Atti divenuti estranei alle finalità della procedura concordataria - Inefficacia.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI
In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art 140, comma terzo, legge fallimentare, in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossione valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione di essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)