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Sez. 2, Sentenza n. 1009 del 09/04/1973 (Rv. 363419 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363419-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sull'attendibilita e sulla Rilevanza delle singole deposizioni testimoniali e rimesso al libero apprezzamento del giudice del merito, e tale apprezzamento non puo dare luogo a vizio di motivazione o di omesso esame di fatti decisivi per il solo fatto che sia difforme da quello sostenuto dalla parte, essendo configurabile tale vizio nel caso che il giudizio non sia sorretto da congrua e logica motivazione. (V 2361/71, mass n 353263).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)