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Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 20/07/1971 (Rv. 353263 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - RILEVANZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353263-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - TESTIMONIALE (ORALE) - ATTENDIBILITA DEI TESTI - RILEVANZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sull'attendibilita e sulla Rilevanza delle singole deposizioni testimoniali e rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in Cassazione tutte le volte che esse siano sorrette da congrua e logica motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)