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Sez. 5, Sentenza n. 805 del 19/05/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104702 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA E INDULTO - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO CON FORMULA PIENA ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1967-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104702-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA E INDULTO - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO CON FORMULA PIENA ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*

Per l'osservanza del cpv dell'art 152 cod proc pen, nei casi in cui il giudice applica una causa estintiva del reato, egli non ha l'Obbligo di una specifica motivazione con riferimento alle risultanze processuali per giustificare il mancato proscioglimento in merito, perche la inesistenza delle condizioni, richieste da codesta norma si desume per implicito dalla stessa declaratoria di Estinzione la quale presuppone che il giudice medesimo, pregiudizialmente all'applicazione dell'amnistia, non si e sottratto all'adempimento del suo dovere funzionale dell'accertamento della surrichiamata inesistenza. Il principio viene meno solo nel caso in cui vi sia una esplicita richiesta motivata di proscioglimento con formula piena ai sensi del citato disposto di legge. In tale caso il giudice non puo esimersi dall'Obbligo di motivare adeguatamente circa le ragioni che rendono inapplicabile la norma in discorso, dando cosi conto della decisione difforme per dimostrare che egli ha portato il suo esame sulle argomentazioni dell'imputato, e per rendere edotti del processo logico da lui seguito nel pervenire alla decisione con la quale non ha accolto la richiesta. (Conf 103824, 104469, anno 1967; 101547 e ivi citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)