Sez. 3, Sentenza n. 172 del 31/01/1967 Ud. (dep. 20/03/1967) Rv. 103824 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OMESSO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO ED APPLICAZIONE DI AMNISTIA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - ECCEZIONI.*
Nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per amnistia, non e, di regola, necessaria una specifica motivazione circa il mancato proscioglimento nel merito a norma dell'art 152 cpv cod proc pen, in quanto la insussistenza dei presupposti di una tale pronuncia risulta, per implicito, dalla stessa declaratoria di Estinzione del reato. Una esplicita motivazione e, invece, necessaria, quando per potere applicare l'amnistia il giudice debba necessariamente procedere alla valutazione del merito, oppure quando vi sia da stata da parte dell'imputato la espressa richiesta di proscioglimento con formula piena ai sensi del citato art 152 cpv cod proc pen. (Conf 101547, anno 1966, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)