Sez. 3, Sentenza n. 28196 del 11/06/2015 Ud. (dep. 07/07/2016) Rv. 267049 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Offerta ad un terzo di prestazioni sessuali di una donna consenziente - Richiesta di denaro quale corrispettivo - Inconsapevolezza della richiesta di denaro da parte della donna - Sussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO
Non integra il reato di sfruttamento della prostituzione la condotta di colui che offre ad un terzo, in cambio di denaro, l'opportunità di avere rapporti sessuali con una donna, non prostituta che, consenziente al rapporto sessuale, sia, tuttavia, inconsapevole della richiesta di denaro quale corrispettivo delle sue prestazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'atto sessuale diventa atto di prostituzione solo quando il soggetto che fornisce la prestazione assegna alla dazione del proprio corpo una funzione strumentale alla percezione di un'utilità che, anche se corrisposta ad un terzo, richiede l'accordo o, quantomeno, la consapevolezza del fornitore della prestazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 n. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)