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Sez. 3, Sentenza n. 2618 del 14/04/1983 (Rv. 427499 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - RILEVANZA - NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427499-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - RILEVANZA - NECESSITÀ DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della cessazione della proroga legale dei contratti di locazione, va tenuto conto della necessità del locatore e non di quella del conduttore, anche se maggiori siano in ipotesi le esigenze di costui, perché la legge prende in considerazione solo le esigenze del primo. (Conf 4296/80, mass n 408163; (Conf 2240/79, mass n 398591).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)