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Sez. 1, Sentenza n. 3958 del 13/12/1969 (Rv. 344391 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE- RESPONSABILITA CIVILE - OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE - NATURA - OGGETTO - INADEMPIMENTO - DIRITTO DELL'ASSISTITO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344391-01

AVVOCATO E PROCURATORE- RESPONSABILITA CIVILE - OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE - NATURA - OGGETTO - INADEMPIMENTO - DIRITTO DELL'ASSISTITO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTO - RESPONSABILITA DEL DIFENSORE - CONDIZIONI.*

L'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente non e una obbligazione di risultato, ma un'obbligazione di mezzi o di comportamento, avente ad oggetto soltanto la prestazione dell'attivita professionale. L'accoglimento della domanda di risarcimento, proposta dal cliente contro il proprio difensore per colpevole condotta omissiva, presuppone l'accertamento di un danno direttamente ed effettivamente dipendente dal detto comportamento conseguentemente l'affermazione di responsabilita del professionista implica l'indagine sul sicuro e chiaro fondamento dell'Azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata, e quindi la certezza morale che gli effetti di una diversa attivita del legale sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. (V 2791-68, massima n 335430).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)