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Sez. 2, Sentenza n. 2791 del 03/08/1968 (Rv. 335430 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE- OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - NATURA - DOVERI DEL PATROCINATORE - INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA A TITOLO DI DOLO O DI COLPA - NECESSITA - ERRORE PROFESSIONALE- RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335430-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE- OBBLIGAZIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - NATURA - DOVERI DEL PATROCINATORE - INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA A TITOLO DI DOLO O DI COLPA - NECESSITA - ERRORE PROFESSIONALE- RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*

Le obbligazioni inerenti all'Esercizio di una attivita professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi, non di risultato, onde il prestatore d'opera intellettuale non e responsabile se il risultato avuto di mira dal cliente non viene raggiunto ovvero non viene raggiunto nella Forma prevista questo a maggior ragione vale per l'esercente la professione forense, il quale assiste la parte in un giudizio civile o penale. Il contratto di patrocinio genera si doveri a carico del patrono e questi risponde dell'inadempimento di tali doveri ove esso sia frutto di dolo o di colpa, ma non puo affermarsi che qualsiasi errore professionale costituisca colpa legittimante un'affermazione di responsabilita, occorrendo, invece, che esso sia l'effetto di un'evidente incuria o di una palese insipienza. (nella specie e stata esclusa qualsiasi responsabilita nei confronti del cliente da parte del suo difensore per non aver quest'ultimo rilevato - in una causa in cui era obbligatorio l'intervento del PM essendo stata proposta querela di falso di un testamento - l'assenza del PM al momento della chiusura dell'istruzione e della discussione avanti al collegio cio in quanto l'Obbligo di provocare l'intervento del PM prima di porre la causa in decisione incombeva al giudice e la parte - e per essa il patrono - aveva semplicemente la possibilita di rilevare la necessita di tale intervento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)