Sez. 6, Sentenza n. 37666 del 10/07/2014 Cc. (dep. 12/09/2014) Rv. 259982 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Utilizzazione dell'istituto per finalità diverse da quelle previste dalla norma - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
L'istituto del sequestro preventivo non può essere utilizzato per tutelare privati interessi in sostituzione dei rimedi di tipo civilistico apprestati dall'ordinamento quando non ricorre la concreta possibilità che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo di quote sociali, motivato sulla base di finalità conservative della garanzia patrimoniale della persona offesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)