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Sez. 2, Sentenza n. 26350 del 12/06/2026 Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290440-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI | Occupazione di immobile destinato a domicilio altrui ex art. 634-bis cod. pen. - Richiesta del pubblico ministero di reintegrazione nel possesso dell’immobile ai sensi dell’art. 321-bis cod. proc. pen. - Rigetto della richiesta - Persona offesa - Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Carenza di legittimazione - Ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290440-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI

In tema di impugnazioni, la persona offesa dal reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, previsto dall'art. 634-bis cod. pen., non è legittimata ad impugnare con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il rigetto della richiesta di reintegrazione nel possesso dell'immobile avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen., né, conseguentemente, a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile tale impugnazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'istituto disciplinato dall'art. 321-bis cod. proc. pen. è strutturalmente diverso dal sequestro preventivo, in quanto non comporta l'apprensione coattiva di un bene, ma, presupponendo che lo stesso sia libero da vincoli, mira ad imporre un "facere", ossia il trasferimento coattivo del suo possesso in favore del soggetto legittimato, ed ha, altresì, rilevato che l'interesse privatistico ed individuale del proprietario a rientrare nella disponibilità materiale dell'immobile trova adeguata tutela negli strumenti offerti dal processo civile).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Cod. Pen. art. 634 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 10 com. 1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 10 com. 3, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)