Sez. 6, Sentenza n. 45840 del 24/10/2024 Ud. (dep. 13/12/2024) Rv. 287339-03
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' MATERIALE | Procedura esecutiva immobiliare - Professionista delegato alle operazioni di vendita - Formazione di falso decreto autorizzativo del giudice dell'esecuzione - Utilizzazione a modello di provvedimento originale - Reato di cui all’art. 476 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' MATERIALE
Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico la formazione, da parte del professionista delegato alle vendite in una procedura esecutiva, di un falso decreto del giudice dell'esecuzione che autorizzi il prelievo di danaro dal libretto bancario intestato alla procedura, realizzato utilizzando a modello un provvedimento autentico, in quanto atto idoneo a creare un'apparenza ingannevole per le sue caratteristiche intrinseche e le condizioni di contesto.
Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)