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Sez. U - , Sentenza n. 35814 del 28/03/2019 Ud. (dep. 07/08/2019) Rv. 276285 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Formazione di una falsa fotocopia di atto inesistente – Configurabilità del reato di falso materiale – Esclusione – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276285-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)