Sez. 1, Sentenza n. 11403 del 02/11/1995 (Rv. 494500 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso ai periti e consulenti tecnici - Liquidazione - Previsione di cui agli artt. 2 e 4 della tabella allegata al d.P.R. n. 352 del 1988 - Applicazione contemporanea - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione dei compensi a periti e consulenti tecnici, le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia. Ne consegue che esse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito od il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie.
Riferimenti normativi: DPR 27/07/1988 num. 352 art. 2 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)