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Sez. 2, Sentenza n. 8658 del 02/05/1985 Ud. (dep. 08/10/1985) Rv. 170586 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DISINTERESSE - ASPETTATIVA DI VANTAGGI DERIVANTI DA LEGGI DI FAVORE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE AI FINI DELLA SPECIALE ATTENUANTE PER IL DISSOCIATO COLLABORATORE IN TEMA DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170586-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - DISINTERESSE - ASPETTATIVA DI VANTAGGI DERIVANTI DA LEGGI DI FAVORE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE AI FINI DELLA SPECIALE ATTENUANTE PER IL DISSOCIATO COLLABORATORE IN TEMA DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE.*

Il requisito del "disinteresse" nella chiamata in correità, non può ritenersi incompatibile con l'aspettativa dell'imputato di ottenere vantaggi derivanti dall'applicazione di leggi di favore con un migliore trattamento sanzionatorio, non potendo la legge esigere il pentimento effettivo ma solo una utile collaborazione e un concreto contributo alle indagini. (fattispecie in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione e di applicazione della speciale attenuante ex art. 630 comma quinto cod. pen. al dissociato collaboratore). (V mass n 146497; (Conf mass n 162893).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)