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Sez. 2, Sentenza n. 1855 del 14/10/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162893 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - DISSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE DI COMPARTECIPI - "RATIO" DELL'ATTENUANTE - RAGIONI DELLA COLLABORAZIONE DA PARTE DEL DISSOCIATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162893-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - DISSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE DI COMPARTECIPI - "RATIO" DELL'ATTENUANTE - RAGIONI DELLA COLLABORAZIONE DA PARTE DEL DISSOCIATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il legislatore, nell'introdurre la speciale attenuante per il compartecipe che, dissociandosi dai complici, collabori nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi, non ha inteso considerare la ragione di una tale collaborazione, essendosi preoccupato soltanto di creare uno strumento idoneo a provocare una frattura tra i correi, con conseguente disfacimento del vincolo associativo delinquenziale. (nella specie, il P.m. ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità della concessione dell'attenuante perché, tra l'altro, la collaborazione del dissociato non era dovuta a "pentimento" ma a "freddo calcolo di convenienza).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5, Legge 30/12/1980 num. 894

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)