Sez. T, Ordinanza n. 23146 del 14/07/2026 (Rv. 679503-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Tributi - Riscossione - Sgravio illegittimo - Recupero - Inapplicabilità dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
L'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente all'ufficio di recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'esecuzione del rimborso, non è applicabile all'ipotesi di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, tenuto conto della lettera della norma - che fa esclusivo riferimento al rimborso - ed alla eterogeneità dei due istituti, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'obligatio e l'altro un mero atto con effetto sulla solutio.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)