Sez. 5 - , Ordinanza n. 22221 del 05/09/2019 (Rv. 654829 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Recupero di somme erroneamente sgravate - Emissione di nuova cartella di pagamento - Facoltà - Condizioni - Preventiva comunicazione al contribuente - Necessità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di recupero di somme erroneamente oggetto di sgravio, l'Agenzia delle entrata ha facoltà di emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto, per l'anno di imposta di riferimento, dei termini di decadenza stabiliti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sempreché sulla prima cartella impugnata, notificata in relazione all'originaria iscrizione a ruolo, non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, e fermo restando l'onere per l'Ufficio, prima di procedere alla re-iscrizione a ruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale, di provvedere ad una comunicazione preventiva in favore del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)