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Sez. 3, Sentenza n. 44446 del 15/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013) Rv. 257629 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Figura autonoma di reato - Esclusione - Circostanza aggravante del delitto di truffa - Configurabilità - Reato consumato prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257629-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

La fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. costituisce un'aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e non figura autonoma di reato, con la conseguenza che al fine di determinare il tempo occorrente per il decorso della prescrizione, nel caso di reato consumato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, bisogna tener conto delle attenuanti concesse e del loro bilanciamento con la suddetta aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritto il reato, per il quale erano state concesse le attenuanti generali equivalenti all'aggravante, entro il termine di sette anni e sei mesi, comprensivo delle interruzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis, Legge 12/05/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)