Sez. L, Sentenza n. 589 del 24/01/1984 (Rv. 432825 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS O ALTRO ENTE PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ - AZIONE DI CONDANNA EX ART. 2116 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS O ALTRO ENTE PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ - AZIONE DI CONDANNA EX ART. 2116 COD. CIV. - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Poiché il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, al pari di quello dei dipendenti del Banco di Sicilia, è assoggettato, ai sensi dell'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486 alla disciplina vigente per gli impiegati dello stato ed è erogato direttamente dal Banco datore di lavoro, nessuna posizione assicurativa deve o può essere costituita presso l'INPS o altro ente previdenziale in favore di detti dipendenti né può trovare accoglimento alcuna Azione di condanna di tale datore di lavoro alla Costituzione o integrazione di posizioni siffatte, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. A art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)