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Sez. L, Sentenza n. 2052 del 20/03/1985 (Rv. 439955 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI PENSIONE DEI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439955-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - BANCO DI SICILIA - TRATTAMENTO DI PENSIONE DEI DIPENDENTI - CARATTERE RETRIBUTIVO - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il trattamento di pensione dei dipendenti del Banco di Napoli (al pari di quello dei dipendenti del Banco di Sicilia) integra, per i suoi caratteri - in particolare, per essere erogato direttamente dal datore di lavoro anziché da un istituto previdenziale - e per le sue finalità, una Forma di retribuzione differita a fini previdenziali, che rientra nella sfera di applicazione dell'art. 36 cost. Ed è equiparabile all'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 cod. civ.; pertanto, a detto trattamento (che trova la sua base originaria nell'art. 11 dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486) è applicabile la rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la quale, invece, non è operante in relazione ai trattamenti pensionistici a carico dell'INPS o di altro istituto previdenziale. (V 589/84, mass n 432825; (V 7089/82, mass n 424757).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)