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Sez. L, Sentenza n. 8451 del 17/11/1987 (Rv. 455988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO D'APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE E TUTELA OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI RISPETTIVE - MANCANZA - RECESSO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO D'APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE E TUTELA OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO - CONDIZIONI RISPETTIVE - MANCANZA - RECESSO "AD NUTUM" - AMMISSIBILITÀ.*

La tutela cosiddetta reale, accordata al lavoratore licenziato dallo art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, trova applicazione, ai sensi del successivo art. 35, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, nonché per le imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti (sia pure soltanto nello stesso ambito territoriale), quale che sia la loro dimensione complessiva. In difetto di tali presupposti, ed inoltre nel caso di datore di lavoro non imprenditore, è operante la tutela cosiddetta obbligatoria contemplata dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Sempreché sussista il requisito numerico dell'occupazione complessiva di almeno trentasei dipendenti, stabilito dall'art. 11 della stessa legge del 1966. Mancando, infine, anche quest'ultimo requisito, il licenziamento rimane disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. (recesso ad nutum). (Conf 5050/85, mass n. 442368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)