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Sez. U, Sentenza n. 5050 del 15/10/1985 (Rv. 442368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE DEL LAVORATORE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 35 DELLO STATUTO - LIMITI - TUTELA OBBLIGATORIA E DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1985-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE DEL LAVORATORE LICENZIATO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 35 DELLO STATUTO - LIMITI - TUTELA OBBLIGATORIA E DISCIPLINA EX ART. 2118 COD. CIV. - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La tutela cosiddetta reale, accordata al lavoratore licenziato dallo art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, trova applicazione, ai sensi del successivo art. 35, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, nonché per le imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti (sia pure soltanto nello stesso ambito territoriale), quale che sia la loro dimensione complessiva. In difetto di tali presupposti, ed inoltre nel caso di datore di lavoro non imprenditore, è operante la tutela cosiddetta obbligatoria contemplata dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sempreché sussista il requisito numerico dell'occupazione complessiva di almeno trentasei dipendenti, stabilito dall'art. 11 della stessa legge del 1966. Mancando, infine, anche quest'ultimo requisito, il licenziamento rimane disciplinato dall'art. 2118 cod. civ. (recesso "ad nutum"). (Conf Sezioni Unite 1756/83, mass n 426599; (Conf Sezioni Unite 5058/78, mass n 394815; (contra Sezioni Unite 6068/83, mass n 430875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)