Sez. 3, Sentenza n. 9632 del 14/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 500002 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facoltà discrezionale del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il processo non può essere deciso allo stato degli Atti). (Conf mass n 139737; (Conf mass n 138781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)