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Sez. 3, Sentenza n. 9632 del 14/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 500002 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/500002-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facoltà discrezionale del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il processo non può essere deciso allo stato degli Atti). (Conf mass n 139737; (Conf mass n 138781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)