diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4916 del 18/10/1977 Ud. (dep. 29/04/1978) Rv. 138781 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA IN MODO IMPLICITO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138781-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA IN MODO IMPLICITO - AMMISSIBILITA.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facolta discrezionale del giudice di appello, il quale e tenuto a disporla nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. L'istanza di rinnovazione del dibattimento puo essere respinta anche implicitamente dal giudice di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)