Sez. L, Sentenza n. 1130 del 20/01/2005 (Rv. 579279 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI | Irregolare formulazione dei capitoli di prova - Concessione di un termine per una nuova formulazione - Natura perentoria - Configurabilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI
Nel rito del lavoro, qualora il giudice abbia, nell'esercizio dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 cod.proc.civ., assegnato ad una delle parti un termine per porre rimedio alle irregolarità riscontrate nella formulazione dei capitoli di prova, con l'invito ad una nuova formulazione degli stessi, tale termine deve ritenersi perentorio; ne consegue, in applicazione della particolare disciplina di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 420 cod.proc.civ., la decadenza della parte dal diritto di far assumere le prove nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine fissato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)