Sez. 3, Sentenza n. 27007 del 07/12/2005 (Rv. 587964 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Giudizio avanti al giudice di pace - Regime delle preclusioni proprio del procedimento avanti al tribunale - Applicabilità - Fondamento - Portata - Prova testimoniale - Deduzione entro il termine perentorio "ex" art. 184 cod. proc. civ. - Necessità - Contenuto.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA
Anche nel giudizio avanti al giudice di pace, caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni proprio del procedimento avanti al tribunale -le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina (art. 311 cod. proc. civ.), con la conseguenza che dopo la prima udienza il giudice invita le parti a precisare i fatti ed a richiedere i mezzi di prova e non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove-, la prova testimoniale va, a pena d'inammissibilità, dedotta entro il termine perentorio di cui all'art. 184 cod. proc. civ., con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l'escussione ma anche dei nominativi delle persone da interrogare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)