Sez. 3, Sentenza n. 3955 del 24/08/1978 (Rv. 393562 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (PAGAMENTO SISTEMATICO DEL CANONE DI LOCAZIONE CON DUE SETTIMANE DI RITARDO).*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (PAGAMENTO SISTEMATICO DEL CANONE DI LOCAZIONE CON DUE SETTIMANE DI RITARDO).*
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento, al fine della risoluzione del contratto, comporta apprezzamenti di fatto istituzionalmente devoluti al giudice del merito, e non sindacabili in Sede di legittimita, se correttamente ed adeguatamente motivati. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia con la quale i giudici del merito avevano dichiarato la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, in considerazione del fatto che questi aveva sistematicamente pagato i canoni il giorno dieci di ciascun mese, anziche il giorno ventisei del mese precedente, come espressamente pattuito). (V 4596/76, mass n 383347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)