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Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 18/02/1980 (Rv. 404673 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404673-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della gravita dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere compiuta in base ad un criterio relativo, che esige di coordinare l'elemento obiettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con quello subiettivo concernente l'interesse della controparte all'esatto adempimento.Essa comporta apprezzamenti di fatto istituzionalmente devoluti al giudice del merito e non sindacabili in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivati. (Conf 5076/78, mass n 394837, sulla seconda parte; (Conf 3955/78, mass n 393562; (Conf 379/78, mass n 389679, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)