Sez. 5, Sentenza n. 9392 del 20/04/2007 (Rv. 598192 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - IN GENERE | Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio - Deducibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - IN GENERE
Nel processo tributario, il disposto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui "l'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce", comporta che l'incompetenza del giudice adito, se non rilevata d'ufficio o dedotta nel grado cui si riferisce, resta incontestabile ancorata dinanzi al giudice adito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)