Sez. 5, Sentenza n. 16081 del 22/12/2000 (Rv. 542851 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - IN GENERE | Commissione tributaria - Sentenza - Dichiarazione della propria incompetenza ed indicazione del giudice competente - Riassunzione della causa innanzi alla commissione indicata - Competenza di detta commissione - Incontestabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DISPOSIZIONI COMUNI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 5 del D.Lgs n. 546/92 la sentenza della commissione tributaria, che dichiara la propria incompetenza e indica come competente altra commissione, rende incontestabile tale indicazione di competenza, ove il processo venga riassunto, ai sensi del comma quinto del citato articolo di legge, dinanzi al giudice indicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)