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Sez. L, Ordinanza n. 20392 del 21/07/2025 (Rv. 675770-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Buste paga sottoscritte per "ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
Stato
decisa il 2025-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675770-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)