Sez. L, Ordinanza n. 20392 del 21/07/2025 (Rv. 675770-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Buste paga sottoscritte per "ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 2697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)