Sez. L, Sentenza n. 13150 del 24/06/2016 (Rv. 640406 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Prospetti paga sottoscritti per quietanza - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)