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Sez. 2, Sentenza n. 19554 del 10/09/2009 (Rv. 610342 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Limite dei tre metri imposto dal codice civile - Rispetto da parte dei regolamenti locali - Necessità - Previsioni regolamentari prevedenti distanze maggiori - Misurazione relativa - Determinazione di punti di riferimento diversi da quelli indicati dal codice civile - Esclusione dal calcolo delle distanze di taluni elementi costruttivi - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610342-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il limite imposto dall'art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri. Ne consegue che, ove detto limite non sia stato violato, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la previsione di un regolamento comunale la quale si era limitata a stabilire distanze differenziate in relazione a ciascuna tipologia di costruzione, senza in alcun modo violare il limite previsto dal codice civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)