Sez. 2, Sentenza n. 6351 del 22/06/1990 (Rv. 467949 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PREVISIONE DI DISTANZE NON INFERIORI AI TRE METRI - VINCOLO PER IL LEGISLATORE LOCALE - SUSSISTENZA - PREVISIONE NEI REGOLAMENTI LOCALI DI PUNTI DI RIFERIMENTO, PER IL COMPUTO DELLE DISTANZE, DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL CODICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PREVISIONE DI DISTANZE NON INFERIORI AI TRE METRI - VINCOLO PER IL LEGISLATORE LOCALE - SUSSISTENZA - PREVISIONE NEI REGOLAMENTI LOCALI DI PUNTI DI RIFERIMENTO, PER IL COMPUTO DELLE DISTANZE, DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL CODICE CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
La disciplina delle distanze nelle costruzioni del codice civile impone al legislatore locale di non stabilire in ogni caso distanze inferiori ai tre metri, salva restando la facoltà per i regolamenti locali, purché sia rispettato l'anzidetto limite, di prevedere punti di riferimento per il computo delle distanze diversi da quelli stabiliti dal codice civile. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano interpretato l'art. 22 del regolamento edilizio di marigliano nel senso che la distanza con esso prescritta andava misurata dalle pareti e dalle sporgenze soltanto se chiuse, senza tenere conto dei balconi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)