Sez. 2, Sentenza n. 1340 del 01/10/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120352 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - SOSPENSIONE O RINVIO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - IMPUTATO A CONOSCENZA DEL GIUDIZIO E DELL'IMMINENTE DIBATTIMENTO - SUO ALLONTANAMENTO PER L'ESTERO E SUA DETENZIONE IVI PER ALTRA CAUSA - NON AUTORIZZANO LA SOSPENSIONE O IL RINVIO DEL GIUDIZIO - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO O COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER L'ESTRADIZIONE - IRRILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - SOSPENSIONE O RINVIO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - IMPUTATO A CONOSCENZA DEL GIUDIZIO E DELL'IMMINENTE DIBATTIMENTO - SUO ALLONTANAMENTO PER L'ESTERO E SUA DETENZIONE IVI PER ALTRA CAUSA - NON AUTORIZZANO LA SOSPENSIONE O IL RINVIO DEL GIUDIZIO - MANCATO PREVIO ESPERIMENTO O COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER L'ESTRADIZIONE - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 497 cod proc pen, il giudizio dev'essere sospeso o rinviato solo quando l'impedimento dell'imputato alla comparizione personale risulti legittimo, tale cioe da non dipendere dalla di lui volonta o da un di lui errore non scusabile; condizioni queste che non si riscontrano nel caso in cui l'imputato, pur avendo precisa informazione del procedimento in corso e sicura aspettativa di una prossima vocatio in ius si sia rifugiato in uno stato estero dove, consumando un nuovo reato e provocando cosi egli stesso lo stato della sua detenzione, si sia messo nella condizione di non potersi presentare al dibattimento celebrato in Italia. Ne, ad escludere la dichiarazione di contumacia, puo valere la circostanza che non siano stati previamente esperiti, o portati a termine, gli Atti occorrenti per l'estradizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)