Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151846 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE ALL'ESTERO - LEGITTIMITÀ DELL'IMPEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE ALL'ESTERO - LEGITTIMITÀ DELL'IMPEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ - TERMINI.*
A seguito della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 497 primo comma cod. proc. pen., dichiarata con sent. N. 212 del 9 luglio 1974 della Corte costituzionale, la detenzione all'estero costituisce legittimo impedimento a comparire. Ne consegue, però, che se detto impedimento non è stato dedotto tempestivamente, non risultando altrimenti dagli Atti, e se nessuna prova di esso è stata data prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, così come prescritto dall'art. 498 terzo comma cod. proc. pen., resta preclusa ogni sua successiva deduzione in relazione a quel giudizio. (V. Mass. N. 118507 anno 1971, mass. Nn. 120352 e 121256 anno 1972, mass. N. 124997 anno 1973 in senso contrario, ma, come evidente, prima della sentenza della Corte costituzionale del 1974; mass. N. 146209 anno 1980, secondo cui occorre, perché il giudice proceda all'esame dell'impedimento, che si tratti di prova fornita di idonea certezza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)